Abstract
Questo breve scritto esamina ed approfondisce la giurisdizione in tema di atti catastali.
La disamina prende spunto dall’autorevole pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19524/2018 che stabilisce: << È del giudice tributario la giurisdizione delle controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale>>.
Chiarisce in fine le difficolta di prerimetrazione dei provvedimenti catastali, che hanno reso necessario il pronunciameto delle sezioni unite.
1. Premessa
2. L’analisi dell’evoluzione normative per comprendere i confini degli atti del catasto autonomamente impugnabili
3. La giurisdizione delle controversie relative alle operazioni generali
4. La giurisdizione delle controversie riguardanti le operzioni individuali
5. Il nuovo contesto normativo e la giurisdizione dell’attivita’ del catasto
6. Il significato della normativa di Sistema D.lgs. 546/1992
7. Conclusione
1. Premessa
È del giudice tributario la giurisdizione delle controversie promosse dai singoli possessori concernenti:
Questo quanto ricordato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19524/2018.
L’assunzione degli atti relativi alle operazioni catastali nel quadro generale degli atti autonomamente impugnabili davanti alle commissioni tributarie non e’ stata frutto di una scelta legislativa improvvisata, ma rappresenta un importante traguardo all’interno di una evoluzione storica, che ha origini risalenti, e come si dira’ piu’ oltre, non puo’ ancora dirsi terminata con la previsione dell’art. 19, comma primo, lett. F del D.Lgs. 546/92, cosi’ come oggi vigente (cfr. Maruccio G., La giurisdizione tributaria - in Massimario di giurisprudenza tributaria edito dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Ministero delle Finanze - Roma 2000).
2. L’analisi dell’evoluzione normative per comprendere i confini degli atti del catasto autonomamente impugnabili
Di questa evoluzione occorre dare conto, sia pure in estrema sintesi, perche’ solo cosi’ si possono comprendere gli esatti confini di questa categoria di atti autonomamente impugnabili, la loro reale tipicita’ ed autonomia, nonche’ i peculiari rapporti con gli altri atti del prelievo.
Prima della riforma del 1972 tutte le controversie in materia catastale erano affidate alle commissioni censuarie, sia quelle riguardanti:
- le operazioni di carattere generale, circa la qualificazione e la classificazione di terreni e fabbricati
- le operazioni individuali che concernono la posizione di singoli possessori (Nuovo cont. Trib. Militerni – Vella 60 ss.).
Tra queste, (come fa riferimento Rumboldt, Catasto, Enciclopedia del diritto, VI, 305), si erano propriamente enucleate quelle disposte:
e come tali, notificate ai singoli in sostituzione di quelle precedenti (Bafile, Introduzione al diritto tributario, 78, 289).
3. La giurisdizione delle controversie relative alle operazioni generali
Con la riforma del ’72 si sono avute importanti modifiche a livello legislativo e le controversie relative alle operazioni generalisono rimaste alle riordinate commissioni censuarie, a cui e’ stata espressamente attribuita natura amministrativa, con prospettive di sindacato giurisdizionale solo da parte dei giudici amministrativi ordinari, salva la delibazione meramente incidentale davanti alle commissioni tributarie ex art. 16, quarto comma, DPR 636/1972 (cfr. Glendi, Oggetto del processo tributario, 398, nt. 460).
4. La giurisdizione delle controversie riguardanti le operazioni individuali
Di contrario, le controversie riguardanti le operazioni individuali sono state espressamente riconosciute di competenza delle rinnovate commissioni tributarie (art. 1, terzo comma, DPR 636/1972), aventi natura giurisdizionale, senza peraltro indicare i relativi atti, tra quelli espressaente indicati dall’art. 16 d.p.r. citato, contro i quali potesse proporsi ricorso.
5. Lo studio studio del nesso d’interferenza
Le nuove formulazioni dell’art. 1, comma tre, e dall’art. 16, primo comma, del D.p.r. 636/1972, hanno causato alcuni fraintendimenti interpretativi (Nuovo contenz. tributario – Militerni – Vella 62) e teorici (Bafile, op. cit.,289; Maffezzoni, Atti impugnabili e funzione del processo davanti alle Commissioni tributarie, Boll. Trib. Inf., 76,1398) per la difficolta di perimetrazione
queste ultime le sole dalle quali emerge in ultima istanza la tassazione del bene accatastato.
Ad ogni modo, dopo una prima fase di incertezza, dottrina e giurisprudenza attravero un piu’ profondo studio del nesso d’interferenza tra queste due disposizioni, ha rilevato come la loro predeterminazione normativa quali atti autonomamente impugnabili davanti alle commissioni, sussista a prescindere da un collegamento strutturale con gli altri atti indicati nell’art. 16, senza peraltro alterare la logica e la portata di quest’ultima norma nella sua generale portata (Oggetto proc. trib., 401 ss; comm. Glendi, 83).
Difatti, 3° comma dell’art. 1 non fa riferimento ad un’attribuzione di competenza ratione materiae ma specificamente indica le controversie promosse dai singoli possessori.
In pratica, da un lato stacca l’attivita’ catastale dai singoli tributi, segnando cosi’ una differenziazione dei primi, rispetto ai secondi, e riconoscendo agli atti catastali, nei quali tale attivita’ provvedimentalmente si estrinsecava natura amministrativa.
6. Il significato della normativa di Sistema D.lgs. 546/1992
Proprio in ragione di quanto sopra, e’ ora dato cogliere il significato della normativa di sistema introdotta con il d.lgs. n. 546/1992.
Con l’art. 2, 3° comma (nella sua originaria formulazione rimasta inalterata sino alla modifica apportata con l’art. 3-bis, 1, lett. B, del d.l. n. 203/2005), si e’ preservato il contenuto del 3° co. dell’art. 1 del d.p.r. n. 636/1972, per quanto attiene all’assegnazione delle controversie ivi specificate alla giurisdizione tributaria.
Con l’art. 7, ultimo comma, dello stesso d.lgs. n. 546/1992 (solo lievemente diverso dal precedente art. 16, 4° co. Del d.p.r. n. 636/1972), si e’ espressamente riconosciuto per le controversie riguardanti gli atti generali, tra le quali rientrano anche quelle relative alle operazioni catastali di carattere generale, il potere del giudice tributario di accertarne l’illegittimita’ e ordinarne la disapplicazione, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nel caso concreto.
Infine, ed e’ questa la piu’ importante innovazione, al 1° co. dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, alla lett. f), si sono espressamente indicati tra gli atti avverso i quali puo’ essere proposto ricorso, “gli atti relativi alle operazioni indicate nell’art. 2”, “comma 3” ed ora “comma 2”, trasferendosi cosi’ dal piano base della sola individuazione delle controversie assegnate ai giudici tributari (indicate all’art. 2 con le liti espressamente richiamate) al piu’ alto livello del sistema degli atti autonomamente impugnabili in tale processo ed immettendoli quindi espressamente nella totalita’ del congegno impugnatorio previsto da tale norma nel suo complesso (e cosi’ in specie anche in quanto previsto dai commi 2 e, soprattutto, 3, della norma stessa.” (cfr. Consolo Glendi, Commentario breve alle leggi del processo tributario, IV ed., Cedam, Padova, 2017).
7. Conclusione
Giova evidenziare che da quanto sin qui riferito e rappresentato, emerge il pieno riconoscimento dell’autonomia degli atti catastali nell’ambito dell’azione di prelievo latamente inteso e la natura provvedimentale degli atti medesimi, peraltro in piena sintonia con il generale meccanismo della loro impugnazione nei termini e con tutte le preclusioni segnate dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Il che comporta altresi’ la necessaria individuazione in questi atti della particolarita’ dell’oggetto e dei vizi propri che danno luogo ad eventuali motivi di ricorso.
Infatti, l’ambito riservato ai giudici tributari rispetto alle giurisdizioni contermini resta cosi’ segnato dal confronto dell’art. 19, 1° co., lett. f), con gli artt. 2 e 7, u.co., del d.lgs. n. 546/1992.
Del resto, giusta quanto sopra osservato, si e’ cosi’ – correttamente - rilevato, quanto all’oggetto, che la previsione di cui all’art. 2, terzo comma, riguarda le sole controversie sulle intestazioni e variazioni catastali che si pongono quale presupposto per l’assoggettamento a tributi o alla loro determinazione, ma non quelle che coinvolgono in radice la titolarita’ del diritto dominicale, per le quali sussiste la giurisdizione dell’Autorita’ Giudiziaria Ordinaria. (cfr. Cassazione, SS.UU., 06/13691; Cassazione SS.UU. 07/16429; Cassazione SS.UU. c.u. 16/2950; GT 16, 844; nt. Glendi).
Giugno 2020
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