L'Agenzia delle entrate, con Risposta a interpello n 402 del 10 giugno trattano il caso di contributi erogati da un comune ad una società che gestisce i rifiuti urbani.
In particolare, viene chiarito che, dove sussista un rapporto sinallagmatico tra il Comune committente e il gestore prestatore, il contributo di cui risulta beneficiario il gestore, seppur ispirato a finalità di carattere straordinarie dovute all'emergenza COVID-19 per compensare la riduzione delle tariffe concordate a favore di determinate utenze, risulta correlato alla specifica prestazione a cui è tenuto e obbligato contrattualmente lo stesso gestore al Comune.
Pertanto, tale contributo-sostegno deve essere fatturato dal gestore in regime di split payment
Il Comune istante in ragione di alcune misure di tutela straordinaria e urgenti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dei provvedimenti normativi adottati per l'emergenza da COVID-19, ha applicato le riduzioni della TARI per alcune categorie di utenze non domestiche sulla base della minore quantità di rifiuti dalle stesse prodotte.
Il gestore del servizio rifiuti ha quantificato il danno economico subito per tali utenze e successivamente, il comune ha stanziato un importo come contributo a titolo di indennizzo stimato a copertura delle riduzioni applicate.
Il Comune ha chiesto di conoscere se il contributo debba o meno essere assoggettato ad IVA con la conseguente emissione, da parte del gestore beneficiario, della fattura in regime di split payment, oltre l'addebito dell'addizionale provinciale.
L'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 34/E del 22 novembre 2013, ha chiarito che, in linea generale, un contributo assume rilevanza agli effetti dell'IVA se erogato a fronte di:
un'obbligazione di dare, fare, non fare e permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
In sostanza, il contributo assume natura onerosa, configurando un'operazione rilevante ai fini del tributo quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallgmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario rappresenta il compenso per il servizio effettuato.
Viceversa, l'applicazione dell'IVA non è ravvisata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non risulta obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione
La circolare n. 34/E del 2013 ha ribadito che al fine di accertare se i contributi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di denaro per il perseguimento degli obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti, Tali conclusioni sono state confermate anche dalla successiva circolare n. 20/E del 11 maggio 2015 con la quale è stato chiarito che l'applicazione dell'IVA a una determinata operazione presuppone l'esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni dedotte nel rapporto che lega le parti (pubbliche o private che siano).
Giugno 2021
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